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IMPRESA EDILE Depetris Silvano

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LINEA VITA

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Depetris Silvano /RISTRUTTURAZIONI


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La linea vita è un sistema di ancoraggio permanente o temporaneo progettato per impedire la caduta dall'alto durante lavori in quota. Collegando ad essa un dispositivo di protezione individuale (DPI) come un imbrago e un cordino, si crea un vincolo che arresta la caduta o ne limita gravemente le conseguenze.

È la protezione più efficace per chi opera in condizioni di rischio elevato.

 

 

Immagina di lavorare in quota, magari sul tetto della tua casa o di un edificio. Ogni passo può nascondere un pericolo.

 

Installare una linea vita non è un lusso o un adempimento burocratico, 

ma un salvagente invisibile, 

un investimento primario nella sicurezza e nella vita delle persone.

 

 

🛑 1. PROTEGGI LE PERSONE

Sicurezza al primo posto: Prevenire cadute mortali. La linea vita è un sistema di ancoraggio permanente o temporaneo progettato per impedire la caduta dall'alto durante lavori in quota. Collegando ad essa un dispositivo di protezione individuale (DPI) come un imbrago e un cordino, si crea un vincolo che arresta la caduta o ne limita gravemente le conseguenze. È la protezione più efficace per chi opera in condizioni di rischio elevato.

 

🏠 2. È UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO

Una linea vita installata correttamente permette di eseguire future manutenzioni, ispezioni o riparazioni sul tetto o in altre zone elevate in modo sicuro e rapido, senza la necessità di allestire ogni volta ponteggi o altre soluzioni temporanee più costose e complesse. 

È un investimento lungimirante che semplifica le operazioni nel tempo. 

Aumenta il valore dell’edificio, soprattutto in ambito professionale o condominiale.

 

🛠️ 3. FACILE, DISCRETA, DURATURA

I moderni sistemi linea vita:

Sono permanenti o temporanei

Si integrano con il tetto senza rovinarne l’estetica

Richiedono manutenzione minima ma offrono massima sicurezza

 

⚖️ 4. È UN OBBLIGO DI LEGGE 

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche) prevede obblighi specifici per la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto, inclusa la predisposizione di sistemi di ancoraggio sicuri come le linee vita.

In diverse regioni italiane (es. Lombardia, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna), la linea vita è obbligatoria per interventi su coperture in caso di nuove costruzioni, rifacimento del tetto o manutenzioni straordinarie.

Non installarla espone il proprietario a responsabilità civili e penali in caso di infortunio.

 

 

👤 Chi è responsabile e di cosa?

 

🏠 Proprietario o committente

Ha l’obbligo di garantire la sicurezza di chi interviene sul tetto, anche dopo il termine dei lavori.

Può essere civilmente e penalmente responsabile in caso di infortunio per mancata presenza o non conformità dei sistemi di sicurezza.

Deve conservare e aggiornare il fascicolo tecnico della copertura.

 

🧑‍💼 Progettista / direttore dei lavori

Deve progettare e prevedere i dispositivi anticaduta nella fase di progettazione dell’opera (nuova costruzione o intervento edilizio rilevante).

Redige o verifica l’Elaborato Tecnico della Copertura, obbligatorio in molte regioni.

 

🛠️ Installatore

Deve garantire che l’impianto sia conforme alle normative vigenti.

È responsabile della corretta posa e deve rilasciare:

 * dichiarazione di conformità dell’installazione;

 * manuale d’uso e manutenzione;

 * registro di ispezione.

 

⚠️ COSA RISCHI SENZA LINEA VITA

Sanzioni amministrative e blocco dei lavori da parte degli enti preposti.

Responsabilità penale e risarcimenti danni in caso di incidente (anche anni dopo).

Impossibilità di ottenere certificazioni di agibilità o vendere l’immobile in certi casi.

Aumento del rischio di incidenti mortali o gravi infortuni durante normali interventi di manutenzione.

 

📜 Obblighi legislativi in Piemonte

In Piemonte, l'installazione della linea vita è regolata dal D.P.G.R. n. 6/R del 23 maggio 2016, che stabilisce le norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura. Secondo questo regolamento, è obbligatorio predisporre un Elaborato Tecnico della Copertura (ETC) che includa:

Relazione tecnica illustrativa delle scelte progettuali.

Planimetria in scala della copertura con indicazione degli elementi del sistema di ancoraggi, accessi, percorsi, ecc.

Relazione di calcolo redatta da tecnico abilitato con verifica degli elementi strutturali del tetto alle azioni trasmesse in caso di eventuale caduta.

Documentazione del fabbricante degli ancoraggi, comprendente dichiarazioni di conformità/certificati, manuali di installazione ed utilizzo, schede tecniche, ecc.

Dichiarazione di conformità dell’installatore.

Registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi.

Compilazione di un documento di “Buone Pratiche” che dà indicazioni su come operare sulla copertura in sicurezza in merito a diverse attività.

 

Tuttavia, ci sono alcune esclusioni dal campo di applicazione del regolamento, che di fatto rappresentano i casi in cui la linea vita non è obbligatoria:

  • Interventi su coperture con altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo. Questo significa che per edifici bassi, l'obbligo non scatta.
  • Opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (come definite dal DPR 380/2001) che non prevedono interventi strutturali sulla copertura. Se l'intervento non tocca la struttura portante del tetto, l'obbligo decade, se l'intervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia avviene contestualmente a:
    • Nuove costruzioni con tetti con altezza in gronda superiore a 3 metri.
    • Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia mediante interventi strutturali sulla copertura.   
    • Installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulla copertura.
    • Varianti in corso d'opera relative ai punti precedenti e interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all'entrata in vigore del regolamento. In questi casi, l'obbligo di installare la linea vita sussiste.   
  • Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni. Per interventi di brevissima durata e natura temporanea, l'installazione di una linea vita permanente potrebbe non essere richiesta.   
  • Coperture inclinate o piane già dotate di sistemi anticaduta permanenti conformi alle caratteristiche tecniche previste dal regolamento stesso. Se un sistema di sicurezza anticaduta permanente è già presente e rispetta le normative vigenti, non è necessario installarne uno nuovo.

 

In sintesi, la regola generale in Piemonte è l'obbligo di installazione della linea vita in caso di interventi significativi sulle coperture. Le deroghe sono limitate a interventi di piccola entità, edifici bassi, interventi non strutturali (a meno che non siano contestuali ad altri interventi che rendono l'obbligo valido), e opere temporanee o edifici già dotati di sistemi a norma.

 

 

 

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